domenica 3 agosto 2008

Contratto medici con note CGIL

La CGIL Medici non firma il contratto: (http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7535) Care compagne e cari compagni: il primo giorno dopo la mancata firma, abbiamo già ricevuto diversi consensi. Fondamentale è adesso il massimo impegno di informazione, salvaguardando però le sacrosante ferie ! La nostra battaglia per la qualità del lavoro, lo è ancor di più per la qualità della vita !!! Vi allego una illustrazione della ipotesi di contratto, che penso vi possa essere utile a voi, a tutti i responsabili aziendali, ed anche ai nostri iscritti, per una valutazione ragionata del testo. Buona lettura Massimo Cozza Illustrazione della ipotesi di contratto Art.1 Campo di applicazione Nessuna novità rilevante. Art.2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Chiarisce che il contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della firma definitiva, che dovrebbe avvenire entro la fine di settembre. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende entro 30 giorni dalla data della firma. Art. 3 Relazioni sindacali Nessuna novità rilevante Art. 4 Tempi e procedure per la contrattazione integrativa (articolo sostenuto dalla FPCGIL Medici) Abbiamo chiesto ed ottenuto una contrazione dei tempi e procedure più certe per l’avvio delle trattative aziendali per la stipula dei contratti integrativi. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica entro quindici giorni da quello successivo alla data della firma del contratto nazionale (mentre prima era trenta), ed a convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle Piattaforme, e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.(novità). Entro trenta giorni dalla firma del CCNL, l’Azienda, ai fini dell’avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle OO.SS. Tale procedura viene attivata all’inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi contrattuali (novità) La contrattazione integrativa dovrà, comunque, concludersi entro il termine perentorio di 150 giorni dalla sottoscrizione del CCNL (novità). Le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati (novità). Art. 5 Coordinamento Regionale (Per la FPCGIL Medici sbagliata l’introduzione della lettera k) Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende le Regioni, entro 90 giorni (non più 120) dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle stesse materie già elencate nel precedente contratto. Viene però aggiunta la lettera k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente CCNL (novità che rischia di consegnare alle Regioni - mandanti del famigerato comma 13 del DL 112 che ha abolito il riposo europeo - la potestà di emanare nei confonti delle aziende line guide limitative del diritto al riposo ). Viene introdotta la possibilità, per le Regioni, di dichiarare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL, di non volersi avvalersi della facoltà di emanare le linee di indirizzo (nuova previsione). Art. 6 Sistema degli incarichi e sviluppo professionale (articolo sostenuto dalla FPCGIL Medici) Si conferma che le tipologie degli incarichi, sia di natura professionale che gestionale, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale. C’è poi l’impegno a definire, in occasione delle prossime trattative, modalità e criteri idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti. Art. 7 Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero (articolo contestato dalla FPCGIL Medici, vedi 12° NEW dall’Aran ul sito) Le aziende definiscono le modalità di riposo nelle ventiquattro ore in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005. In sostanza decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza accordo, si possono prorogare per altri trenta, e poi la direzione aziendale ha libertà di decisione. La contrattazione dovrà prevedere dopo l’effettuazione della notte la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione. 4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k del presente CCNL. (In questo ambito ricordiamo solo che la legislazione europea prevede 11 ore di riposo consecutivo ogni 24, ed una massimo di 48 ore lavorative settimanali, straordinari compresi) Art. 8 Obiettivi Nulla di rilevante Art. 9 Principi della valutazione Nulla di rilevante Art. 10 Procedure della valutazione Dispone un termine massimo di due mesi dalla firma del CCNL, termine entro il quale le aziende che non hanno ancora provveduto all’individuazione l’individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri hanno obbligo di adeguarsi. (novità) Null’altro di rilevante. Art. 11 Comportamento in servizio Nulla di rilevante. Art. 12 Norma di rinvio Nelle prossime trattative si concorda di definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, tenendo conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo. (Per la FPCGIL Medici l’eventuale definizione di un sistema sperimentale in materia disciplinare è questione di valenza intercompartimentale e necessita di essere discusso ad un tavolo fra ARAN e OO.SS. rappresentative di tutte le aree della dirigenza pubblica) Art. 13 Recesso dell'azienda o ente Nell’ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari, ci sarà il recesso. (novità introdotta anche per tutti gli altri dipendenti pubblici). Art. 14 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro La sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio (tutto già previsto nel passato contratto). Per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, o l’Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Azienda stessa può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. (novità) Art. 15 Disposizioni particolari (articolo sostenuto dalla FPCGIL Medici) Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità. Art. 16 Copertura assicurativa e tutela legale (novità condivisa dalla FPCGIL Medici) Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto. Le aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso. E’ costituita, presso l’ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale, ai fini di una ridefinizione della normativa contrattuale per la tutela legale e le consulenze tecniche in ambito civile e penale. Art. 17 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2006-2007 Il tabellare annuo lordo al 31 dicembre 2005, comprensivo della tredicesima mensilità, era per tutti i medici ed i veterinari di 40.031,00. Dal 1 gennaio 2006 viene rideterminato in 40.031,00 con un aumento mensile di 17,70 euro lordi. Dal 1 febbraio 2007 è rideterminato in 41.968,00, con un aumento mensile complessivo rispetto al 31 dicembre 2005, di 149 euro. Art. 18 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007 Dall’1 febbraio 2007, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è rideterminato rispettivamente in € 24.196, 75 per i medici e € 30.894,94 per i veterinari Art. 19 Ex medici condotti ed equiparati Il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.675,98 previsto dall'art. 4, comma 1 del CCNL del 5 luglio 2006 è, a decorrere dall'1 febbraio 2007, di € 6.974,78. Art. 20 Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (articolo contestato dalla FPCGIL Medici) A decorrere dall’1 gennaio 2007 , la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo è così rideterminata: Dirigente incarico struttura complessa area chirurgica da 10.655,43 a 13.546,08 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88 Dirigente incarico struttura complessa area medicina da 9.250,88 a 12.141,53 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88 Dirigente incarico struttura complessa area territorio da 8.557,93 a 65 11.448,58 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88 Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 da 6.807,08 a 8.653,74 con un incremento annuo di 1846,66 e mensile di 153,88 Dirigente incarico lett.c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 (ex aiuti) da 3.446,04 a 4.235,53 con un incremento annuo di 789,49 e mensile di 65,79 Dirigente equiparato da 2.374,32 a 3.163,81 con un incremento annuo di 789,49 e mensile di 65,79 Dirigente < 5 anni da 0,00 a 0,00 Si allarga pertanto la forbice tra gli incarichi professionali e gli incarichi gestionali, al di là delle belle parole di tanti sulla professionalità dei dirigenti medici . Art. 21 Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dall’1 gennaio 2007: Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. da 8.557,92 a 11.448,57 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88 Dirigente incarico struttura complessa territorio da 8.557,92 a 11.448,57 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88 Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 da 6.807,08 a 8.653,74 con un incremento annuo di 1846,66 e mensile di 153,88 Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 (ex aiuti) da 3.446,04 a 4.235,53 con un incremento annuo di 789,49 e mensile di 65,79 Dirigente equiparato da 2.374,32 a 3.163,81 con un incremento annuo di 789,49 e mensile di 65,79 Dirigente < 5 anni da 0,00 a 0,00 Si allarga pertanto la forbice tra gli incarichi professionali e gli incarichi gestionali, al di là delle belle parole di tanti sulla professionalità dei dirigenti veterinari. Art. 22 Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento Non viene modificata. Art. 23 Effetti dei benefici economici I nuovi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art.2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale. Art. 24 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa E’ incrementato delle risorse individuate negli artt. 20 e 21, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. Art. 25 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Il fondo è incrementato- per l’anno 2007 di € 74,83 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Per l’anno 2008: di € 138,98 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l’incremento previstoper l’anno 2007. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 25,78. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 29,14 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 33, 63. Art. 26 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale E’ incrementato per l’anno 2007 di € 112,25 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Per l’anno 2008 di € 208,46 annui lordi (circa 17,37 al mese) per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007. NOTA ECONOMICA FINALE A CURA DELLA FPCGIL MEDICI L’aumento medio lordo mensile è di 260 euro garantisce aumenti economici per gli anni 2006/2007 pari al 4,85% delle retribuzioni in godimento al 31.12.2005. Bene la destinazione di circa il 90% dell’aumento al trattamento fondamentale (tabellare + posizione) valido per tutti i medici ed i veterinari sia per la pensione che per la liquidazione. Si tratta del riconoscimento della linea sostenuta dalla FPCGIL Medici nel passato contratto, non firmato proprio per la scelta sbagliata di distogliere ben il 15% dell’aumento dalla retribuzione fondamentale per spostarla sull’accessorio, peraltro non garantito in sede di contrattazione aziendale. Purtroppo anche questa volta, nella distribuzione delle risorse per la posizione, è stato compiuto un altro grave ed iniquo errore che vede penalizzati i medici ed i veterinari con incarichi professionali. Basta leggere la colonna della posizione della sottostante tabella per accorgersi che ad un incarico professionale di un medico con più di cinque anni di anzianità, è stato assegnato meno della metà rispetto ad un incarico di struttura semplice. Ancor più grave è stata la negazione di un aumento per la professionalità di chi ha meno di cinque anni di anzianità, colleghi che spesso si trovano a lavorare in condizioni di maggiore disagio. Considerando complessivamente gli aumenti del tabelllare e la posizione, gli aumenti mensili lordi e gli arretrati al 31 agosto 2008 sia per i dirgenti medici che veterinari sono: Tabellare Posizione Totale Arretrati Incarico struttura complessa 149,00 240,88 389,88 8.045,40 Incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 149,00 153,88 302,88 6.305,40 Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 149,00 65,79 214,79 4.543,60 Dirigente equiparato 149,00 65,79 214,79 4.543,60 Dirigente < 5 anni 149,00 0,00 149,00 3.227,80 Art. 27 Conferme Nessuna novità sostanziale Art. 28 Norme finali e transitorie Sono rinviate, in considerazione ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge 112 del 2008; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, - individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica - problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.