giovedì 24 aprile 2008

Approvati i nuovi Lea

Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Con i nuovi Livelli essenziali di assistenza è stato ridefinito il 'paniere' dei servizi e delle prestazioni offerte dal Ssn a tutti i cittadini, per un totale di oltre 5.700 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. In una nota, il ministero della Salute ripercorre, in sintesi, i 'numeri' dei Lea. Ammontano a 500 le classi di prestazioni ospedaliere, ovvero tutte quelle giudicate appropriate per il paziente in regime di ricovero ospedaliero ordinario o diurno (tranne quelle esplicitamente escluse, come le prestazioni di chirurgia estetica), cui si aggiungono tutte le prestazioni di pronto soccorso. Vi sono poi 2.230 prestazioni specialistiche, 190 tipi di ausili monouso, 1.670 protesi su misura (contando i diversi modelli o misure per tipo, gli aggiuntivi e le riparazioni), 1.010 ausili di serie (contando i diversi modelli e misure per tipo, gli aggiuntivi), 78 programmi di prevenzione collettiva per altrettante patologie prevenibili, 20 tipi di prestazioni termali. E ancora: 10 tipologie di assistenza domiciliare e residenziali per anziani non autosufficienti, 4 tipi di prestazioni riabilitative intensive extraospedaliere e 25 altre tipologie di prestazioni per soggetti appartenenti ad aree di bisogno socio-sanitario complesso ( salute mentale, dipendenze, disabilità). Per scaricare i file: http://www.ministerosalute.it/

martedì 22 aprile 2008

Comunicato di Massimo Cozza segretario CGIL FP Medici sull’orario di lavoro:

Care compagne e cari compagni,alla luce degli eventi che hanno portato alla mancata firma del contratto, vi ricordo che il Dlgs 66/03 è comunque vigente per tutto il 2008, grazie all’emendamento approvato nel decreto milleproroghe, e che pertanto non vi possono essere deroghe contrattate a livello locale, fino alla definizione nel contratto nazionale. In caso di mancato rispetto della normativa sull’orario di lavoro e sul riposo sono inoltre previste sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, ai sensi del Dlgs 19 luglio 2004, n.213 che ha integrato il Dlgs 66/03. Al fine di garantire in questa fase una maggiore tutela dei diritti dei dirigenti medici e veterinari vi riassumo i due punti principali della vigente normativa oggetto della trattativa nazionale, con le rispettive sanzioni: • la durata massima dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (sanzione da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione stessa); • Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (sanzioni da 105 a 630 euro) La denuncia va effettuata alla Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezioni del lavoro competenti per territorio. Vi invito a girare l’email a tutti i nostri responsabili aziendali, e da questi ai nostri iscritti. Fraterni saluti Massimo Cozza

Al via il portale web della normativa sanitaria

Finalmente sarà possibile consultare facilmente online la normativa sanitaria. Di seguito il comunicato del Ministero della Sanita sull'istituzione del portale dellanormativasanitaria: Il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., ha realizzato il primo Portale internet della normativa sanitaria, nell'ambito del progetto di sviluppo del portale ministeriale www.ministerosalute.it. Tale servizio on line offre la consultazione libera e gratuita di oltre 25mila atti normativi dal 1948 ad oggi nella versione del testo aggiornata e vigente. "In coincidenza con il trentennale dell'istituzione del Ssn - ha sottolineato il Ministro della Salute Livia Turco - abbiamo deciso di porre al servizio dei cittadini e degli operatori uno strumento agile e gratuito di consultazione dell'insieme delle leggi e delle norme in vigore in materia sanitaria. Un'opportunità che riteniamo certamente utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria". Il Portale raccoglie le norme nazionali, regionali e comunitarie in materia di Sanità pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, Gazzetta Ufficiale II Serie Speciale-CE, Gazzetta Ufficiale III Serie Speciale-Regioni e i provvedimenti ministeriali non pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ogni giorno inoltre sono presentate news che segnalano le norme pubblicate nell'ultima Gazzetta, mentre la newsletter segnalerà agli utenti registrati, tramite e-mail, le novità della settimana.

Pronto il decreto sulle malattie rare

Il Ministro rassicura i pazienti affetti da malattie rare su un imminente decreto in materia. Ecco la sua dichiarazione: "Voglio rassicurare i cittadini affetti da malattie rare e le loro famiglie. Il Dpcm sui nuovi Lea, all'interno del quale è prevista l'esenzione dal ticket per altre 109 malattie rare, sarà portato alla firma dal presidente Prodi nei prossimi giorni. Il Ministero dell'Economia ha infatti ultimato le verifiche e su questo provvedimento c'è piena intesa tra me e il Ministro Padoa Schioppa. Voglio però ricordare quanto questo governo ha già fatto per le malattie rare. A partire dallo stanziamento di 30 milioni di euro l'anno per tre anni per la ricerca scientifica fino all'istituzione del numero verde nazionale dedicato, presso l'Istituto superiore di sanità, al quale tutte le famiglie possono rivolgersi per avere informazioni e per chiedere assistenza e aiuto, caso per caso. E, infine, il lavoro già avviato per la messa a punto del primo Piano nazionale per le malattie rare, per una compiuta programmazione degli interventi e dei provvedimenti necessari a garantire piena assistenza a questi malati in tutte le Regioni".

Associazione Coscioni, istituire subito registro obiettori aborto

Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) - "L'Italia segua l'esempio della Spagna e istituisca quanto prima un registro degli obiettori di coscienza che si rifiutano di praticare l'aborto nelle strutture ospedaliere pubbliche". E' l'appello lanciato da Carmen Sorrentino e Josè De Falco, componenti della giunta dell'associazione Luca Coscioni, al ministro della Salute in carica e al suo successore. L'invito è di seguire l'esempio del Governo spagnolo, "pronto a istituire un registro degli obiettori per rendere compatibile il diritto ad abortire con quello a obiettare"."In Italia - sottolineano in una nota - c'è un'altissima percentuale di obiettori che di fatto compromette l'effettiva applicazione della legge 194. E' stato più volte documentato - aggiungono - come l'obiezione di coscienza venga spesso opposta oltre che per convincimenti personali anche per interessi diversi. Per questo motivo l'associazione Coscioni ritiene opportuno dare alla donna la possibilità di evitare di rivolgersi a strutture dove le sarebbe impedito di esercitare il proprio diritto ad abortire nei tempi previsti dalla legge".

Corte Conti, anche i primari sono tenuti a timbrare il cartellino

Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) - Rispettare l'orario minimo di lavoro è un dovere di tutti dipendenti, compresi quelli che ricoprono una carica dirigenziale. Una regola che vale anche per i primari, cioè dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, la cui prestazione "non può essere resa in funzione delle proprie esigenze private". Il dirigente è infatti chiamato a "rispettare l'orario di servizio concordato con l'azienda o, in assenza di un accordo scritto, a timbrare il cartellino di entrata e di uscita dal lavoro". A stabilirlo è una sentenza della Corte dei Conti, che ha condannato un responsabile dell'Unità operativa Igiene alimenti di origine animale di una Asl ligure al pagamento di 5.000 euro in favore dell'azienda sanitaria. Il primario in questione è stato condannato "per essersi assentato ingiustificatamente dal luogo di lavoro, dove risultava essere formalmente presente, per esigenze di carattere personale". Il medico, in mancanza di un accordo scritto con l'azienda, era infatti tenuto a timbrare il cartellino con indicazione esatta dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa nella struttura e con rilevazione delle ore prestate in eccedenza rispetto all'orario di 38 ore. I giudici della Corte hanno inoltre stabilito che "la rilevazione delle ore di straordinario conferma la sussistenza di un orario ordinario minimo da osservare, in assenza del quale non sarebbe neppure configurabile lo straordinario".

venerdì 11 aprile 2008

Rottura dell'Aran sul contratto medici e veterinari

N. 6 – 10 aprile 2008 ROTTURA TAVOLO TRATTATIVE 􀃎 Dopo una intera giornata di trattativa no-stop l’Aran ha abbandonato il tavolo dandoci appuntamento tra 15 giorni, ed augurandoci un buon voto. Un atteggiamento irresponsabile al quale unitariamente tutti i sindacati dell’Area medico-veterinaria hanno risposto con un comunicato che proclama lo stato di agitazione. 􀃎 Il nodo principale sul quale si è interrotta la trattativa riguarda le modalità applicative del d.lgs 66 del 2003. L’ultimissima proposta dell’Aran, avanzata in tardo pomeriggio, prevedeva 11 ore di riposo dopo il servizio di guardia nelle ore notturne, “mentre per i restanti casi veniva stabilito in misura non inferiore a 7 ore”. Inoltre prevedeva che “diverse e ulteriori proroghe” potevano essere disposte “con le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa, effettuata ai sensi dell’art.4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005”. In sostanza dopo trenta giorni dall’inizio delle trattative, con possibile proroga di altri trenta, senza che si sia raggiunto un accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. Veniva poi aggiunta la sperimentalità della norma fino al prossimo contratto, l’impegno delle parti a rispettare i principi di responsabilità, correttezza e buona fede, e ad esperire ogni utile tentativo peer pervenire all’accordo. Inoltre vi era l’obbligo di invio dei testi all’Aran e alle Regioni, con la possibilità di verifica da parte delle OO.SS. Per quanto concerne la durata media dell’orario di lavoro - che secondo il d.lgs 66/03 non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di straordinario – veniva chiarito che l’orario di lavoro rimaneva comunque di 38 ore, così come previsto dall’art. 14 del CCNL 3/11/2005. 􀃎 La FPCGIL Medici, insieme ad altre OO.SS, esprimeva la ferma contrarietà - coerentemente con la sua battaglia storica per la qualità del lavoro - alla indicazione nel contratto nazionale di un riposo giornaliero stabilito in misura non inferiore a 7 ore, ritenendo che avrebbe consentito una più facile generalizzazione della deroga a sole 7 ore di riposo, con il rischio di costringere i medici a lavorare anche 17 ore ogni 24, senza una piano occupazionale. Nella contrattazione aziendale il punto di partenza deve essere il rispetto della direttiva e non una sua deroga ! 􀃎 Dopo un costruttivo confronto tra le OO.SS, è stata avanzata all’Aran la proposta di non indicare possibili deroghe nel contratto nazionale, ma di demandarle alla contrattazione integrativa, prevedendo maggiori certezze per una reale trattativa aziendale. La risposta, dopo una consulto con il Comitato di Settore (Regioni), è stata l’abbandono del tavolo della parte pubblica. 􀃎 Inoltre, nonostante la netta contrarietà di tutte le OO.SS, rimaneva ancora aperto il nodo degli accertamenti negativi, per i quali l’Aran fino all’ultima bozza perseverava nella proposta di sanzioni pecuniare - da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 20.000 - per le inadempienze disciplinari e comportamentali. 􀃎 Ancora irrisolta rimaneva anche l’assegnazione di gran parte dello 0,50 del salario accessorio al fondo del disagio, finalizzandolo ad una maggiore copertura assicurativa. Proposta condivisa da tutte le OO.SS, ma senza risposta dell’Aran. 􀃎 Infine, per la FPCGIL Medici, rimaneva anche la non condivisione dell’accentuazione delle differenze economiche tra incarichi gestionali e professionali, e della scelta di non mettere nulla sulla posizione dei dirigenti medici e veterinari con meno di 5 anni di anzianità. 􀃎 Questo il comunicato Anaao, Cimo, Cisl Medici, Civemp, Uil medici, Fesmed, Fp Cgil Medici, Umsped: “Il rinnovo del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN scaduto da 28 mesi è naufragato in dirittura di arrivo. Ad un passo dalla conclusione dell’accordo hanno pesato l’inadeguatezza dell’ARAN e la rigidità delle Regioni. A nulla è servita la disponibilità manifestata unitariamente da tutte le OO.SS. mediche e veterinarie a trovare una soluzione equilibrata riguardo al recepimento del D.Lgs 66/2003 (orario di lavoro e turni di riposo) che garantisse i diritti dei medici, la sicurezza delle cure e la qualità dell’assistenza ai cittadini. La sospensione unilaterale della trattativa da parte dell’ARAN costituisce un fatto di estrema gravità, al quale tutte le OO.SS. rispondono con la dichiarazione dello stato di agitazione. Le OO.SS. richiamano al senso di responsabilità la parte pubblica per l’immediata riapertura delle trattative al fine di evitare un ulteriore inasprimento del confronto sindacale fino alla proclamazione dello sciopero nazionale.”

mercoledì 9 aprile 2008

Bozza CCNL Medici e veterinari

La bozza di contratto in discussione all'Aran: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007 BOZZA 7.4.2008 PARTE I TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 10 del CCNQ relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008. 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”. Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale. 7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993. 8. L’art. 2 del CCNL 3.11.2005 è disapplicato. TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I OBIETTIVI E STRUMENTI Art. 3 Relazioni sindacali 1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’8 giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e dal CCNL del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina. Art. 4 Tempi e procedure per la contrattazione integrativa 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del contratto. 3. La contrattazione integrativa, avviata – secondo la tempistica stabilita nell’art…..(coordinamento regionale) - sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi entro 160 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate ed in fase conclusiva. Le parti devono collaborare fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale che è utile a coniugare diritti dei lavoratori ed efficienza ed efficacia dell’attività delle aziende. 4. La tardiva convocazione del tavolo della contrattazione integrativa da parte dell’azienda o ritardi ingiustificati nella conduzione delle trattative, oggettivamente non ascrivibili alla parte sindacale, costituiscono elementi di valutazione negativa ai fini della responsabilità dirigenziale, per il dirigente incaricato della contrattazione. Analogamente detti elementi possono essere considerati dalla Regione nell’ambito della definizione dei criteri di valutazione complessiva dell’attività del Direttore generale, di cui all’art. 3-bis, comma 5 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. 5. Il mancato rispetto del termine finale di cui al comma 3, non preclude la successiva stipula del contratto integrativo ma comporta, in tale periodo, la mancata ultrattività del precedente contratto integrativo relativamente alla retribuzione di risultato e ai relativi criteri di distribuzione. Le somme non distribuite andranno ad aggiungersi al predetto fondo ai soli fini dell’erogazione posticipata, a far data dall’anno successivo, che resterà comunque collegata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 6. La Regione potrà distribuire le risorse di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8.6.2000 (1%) solo alle Aziende che abbiano garantito il corretto svolgimento della contrattazione integrativa, nel rispetto dei termini previsti dal presente articolo, pervenendo alla definizione dei relativi contratti secondo gli obiettivi ed i principi stabiliti dal CCNL. Le eventuali risorse non assegnate per effetto di tale disposizioni, saranno ridistribuite alle Aziende che abbiano ottemperato a quanto previsto dal presente comma. 7. Le clausole dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nel CCNL del quadriennio normativo 2010-2012. 8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 9. L’art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato. Art. 5 Coordinamento Regionale 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative: a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57 del CCNL 3.11.2005; b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 54, comma 2, primo alinea del CCNL 3.11.2005); d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000; e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del CCNL 3.11.2005; f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza; g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni; i) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4; j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del 3.11.2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa; k) alle modalità di verifica e monitoraggio della disciplina sperimentale dell’orario di lavoro di cui all’art……(orario di lavoro) del presente contratto. 2. Con riferimento al comma 1, lett. f) le Regioni, con le modalità di cui al comma 5, possono prevedere forme di consultazione tra Aziende, organizzazioni sindacali e associazioni di utenti. 3. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art…..(tempi e procedure..) 4. Ove le regioni esplicitamente dichiarino di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse possono essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 . 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2 dell’art…. (tempi e procedure). 6. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 del CCNL 3.11.2005 e dagli artt. ……del CCNL 5.7.2006 e dagli artt………del presente contratto. 7. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt. 54 e 56 del CCNL 3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale. 8. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 4 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001. 9. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato. TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO CAPO I Art. 6 Modalità applicative del D.Lgs. 66/2003 1. La durata media dell’orario di lavoro, stabilita dall’art. 4, comma 2 del d.lgs. 66/2003, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di (12) mesi. Ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, anche a fronte di eventi non pianificabili. 2. Nell’ambito dell’orario di lavoro definito dal comma precedente e per le stesse finalità ivi indicate, il riposo giornaliero di cui all’art. 7 del d.lgs. 66/2003 è stabilito in misura non inferiore ad 8 ore (7) ogni 24 ore. Ulteriori o diverse deroghe potranno essere disposte con le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa effettuata ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL 3.11.2005, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. 3. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 presuppone che ai dirigenti interessati sia accordata una protezione appropriata, tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. A tal fine deve essere assicurato ai dirigenti che effettuano un servizio di guardia nelle ore notturne, un periodo di riposo immediatamente successivo ritenuto adeguato al fine di garantire il recupero psicofisico degli stessi. 4. Le deroghe di cui ai commi precedenti dovranno essere regolate nell’ambito del contratto integrativo quadriennale di parte normativa relativo al quadriennio 2006-2009, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, primo capoverso, che prevede che tutti gli istituti contrattuali devono trattarsi in un’unica sessione negoziale. Nel corso di dette trattative le parti, nel rispetto dei principi di responsabilità, correttezza e buona fede, esperiscono ogni utile tentativo per pervenire all’accordo. 5. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo, in attuazione dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le OO.SS. in materia, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti. 6. La presente disciplina ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifica e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionali di cui all’art. ….(coordinamento regionale). CAPO II INCARICHI DIRIGENZIALI Art. 7 Sistema degli incarichi e sviluppo professionale 1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sul carattere fiduciario e meritocratico del conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro dei principi legislativi e contrattuali vigenti. 2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall’art. 27, comma 2 del CCNL 8.6.2000 specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi. 3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi: - l’elencazione delle tipologie degli incarichi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 27, comma 3 del CCNL dell’ 8.6.2000 non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi stessi, i quali discendono esclusivamente dall’assetto organizzativo dell’azienda; gli stessi, essendo manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, costituiscono espressione di sviluppi di carriera paralleli anche sotto l’aspetto retributivo; - l’autonomia del dirigente, quale condizione naturale e necessaria della funzione dirigenziale, va salvaguardata anche ove questa si esplichi nell’ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata al raggiungimento di un risultato, costituito da vari obiettivi omogenei assegnati a ciascun dirigente in base al proprio ambito di attività ed incarico. 4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all’art……, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie. CAPO III MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI Art. 8 Obiettivi 1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dirigenti. 2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell’apporto individuale, le Aziende, nell’ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati. 3. Al fine di consentire il rafforzamento degli strumenti gestionali vigenti, le parti convengono sull’opportunità di confermare, nel presente CCNL, il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, rinviando alla sequenza contrattuale di cui all’art……. gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell’esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali. CAPO IV Art. 9 Comportamento in servizio 1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. 3. In tale ottica il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, opera costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi. 4.I codici di comportamento e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti, al fine dell’applicabilità dell’art. 10. Art. 10 Accertamenti negativi 1. In considerazione della particolare natura della professione medica e delle peculiarità del Servizio sanitario, le parti ritengono di dover avviare un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, volto ad assicurare una migliore operatività delle Aziende garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente. La sperimentazione di cui ai seguenti commi sarà oggetto di verifica in sede di rinnovo del CCNL. 2. Le Aziende, ove rilevino fatti o comportamenti in violazione di quanto previsto dall’art….. (Comportamento in servizio) e degli obblighi professionali, deontologici e contrattuali o che comunque possano aver comportato danno o pericolo, anche potenziale, all’Azienda, al servizio, agli utenti o a terzi, contestano per iscritto l’eventuale addebito all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. 3. L’Azienda, in relazione alla gravità, provvede ad una sanzione pecuniaria da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, ferma restando la possibilità del recesso di cui all’art. 36 del CCNL del 5.12.1996 4. Ai fini della determinazione della specifica misura di cui al comma precedente, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, L’Azienda si ispira ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse all’incarico dirigenziale ricoperto; d) grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all’Azienda, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dirigente verso la Direzione aziendale, gli altri dirigenti, il personale del comparto e verso gli utenti; f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 5. I provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo sono riportati nel fascicolo personale e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico e per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26, comma 2 del CCNL 3.11.2005, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 8 della L. 300/70. 6. Il presente articolo si applica anche alle fattispecie previste dall’art. 54, commi 5 e 6 del CCNL 8.6.2000, alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della L. 120/2007. (SONO LE SANZIONI DISCIPLINARI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI O CONCORRENZA SLEALE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ INTRAMOENIA). 7. In considerazione del carattere sperimentale della disciplina di cui al presente articolo, fino alla verifica prevista al comma 1, il comma 5 dell’art. 36 del CCNL del 1996 è disapplicato. CAPO V ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE Art. 11 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. All’art. 19 del CCNL 3.11.2005, il comma 12 è sostituito dal seguente: 12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l’applicabilità dell’art. 36 del CCNL del 5.12.1996. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati particolarmente gravi , l’Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Art. 12 Recesso dell'azienda o ente 1. All’art. 36 del CCNL 5.12.1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2/bis Costituisce altresì una delle fattispecie di giusta causa di recesso l’ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. PARTE SECONDA TITOLO I Trattamento economico biennio 2006 – 2007 CAPO I Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo Art. 13 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2006-2007 1. Dall'1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 2 del CCNL del 5 luglio 2006, è incrementato di € …………… lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € ………….. 2. Dall’1 febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € …….. lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € ……………... Art. 14 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007 1. Dall’1 gennaio 2006, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del CCNL 5 luglio 2006, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo, è incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno indicato: a) Dirigenti medici: ………… b) Dirigenti veterinari: …………….. Dall'1 gennaio 2006 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in: € ………………. per i medici € ……………. per i veterinari 2. Dall’1 febbraio 2007 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato : a) Dirigenti medici: ……….. b) Dirigenti veterinari:…………… Dall’1 febbraio 2007, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in: € ……………. per i medici € ………………. per i veterinari Art. 15 Ex medici condotti ed equiparati 1. (Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005), il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.675,98 previsto dall'art. 4, comma 1 del CCNL del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio 2006, in € …………. e, a decorrere dall'1 febbraio 2007, in €………. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. CAPO II Biennio 2006 – 2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti Art. 16 Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dall’1 gennaio 2006 , la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art . 5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 è così rideterminata: Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005 Incremento annuo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2006 Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica 10.655,43 Dirigente incarico struttura complessa: area medicina 9.250,88 Dirigente incarico struttura complessa: area territorio 8.557,93 Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 6.807,08 Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 3.446,04 Dirigente equiparato 2.374,32 Dirigente < 5 anni 0,00 2. A decorrere dall’1 febbraio 2007 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente: Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2006 Incremento annuo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2007 Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica Dirigente incarico struttura complessa: area medicina Dirigente incarico struttura complessa: area territorio Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente equiparato Dirigente < 5 anni 3. Gli incrementi di cui ai commi 1e 2 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente (indipendentemente dalla sua composizione storica). 4. Il fondo dell'art. 10 del CCNL 5 luglio 2006, alle date indicate nei commi 1 e 2, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi. 9. Sono confermati i commi da 5 a 7 dell’art. 5 del CCNL del 5 luglio 2006. Art. 17 Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dall'1 gennaio 2006, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all’art. 6, comma 3 del CCNL 5 luglio 2006, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005 Incremento annuo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dall’1 gennaio 2006 Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. 8.557,92 Dirigente incarico struttura complessa territorio 8.557,92 Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 6.807,08 Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 3.446,04 Dirigente equiparato 2.374,32 Dirigente < 5 anni 0,00 2. A decorrere dall’1 febbraio 2007, la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente: Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2006 Incremento annuo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dall'1 gennaio 2007 Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. Dirigente incarico struttura complessa territorio Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente equiparato Dirigente < 5 anni 3. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 1 e 2 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente (indipendentemente dalla sua composizione storica). 4. Il fondo dell'art. 10 del CCNL 5 luglio 2006, alle date indicate dai commi 1 e 2 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. 5. Sono confermati i commi da 5 a 7 dell’art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006. Art. 18 Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento 1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall’art. 7 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003. 2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l’applicazione degli artt. 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli artt. 46 e 47 del contratto citato, confermati dall’art. 7 del CCNL 5 luglio 2006. 3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti. CAPO III Art. 19 Effetti dei benefici economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate: - del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37, comma 2; assegni personali previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40; - dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico. 3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale. CAPO V I fondi aziendali Art. 20 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa 1. Il fondo previsto dall’art. 10 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. Il fondo del comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 16 e 17, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. Art. 21 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 1. Il fondo previsto dall’ art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. Il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è così incrementato: - di € ………mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2005 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi; - di € …………. mensili per ogni dirigente medico, in servizio al 31 dicembre 2005 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi Art. 22 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 1. L' art. 12 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1 è incrementato rispettivamente di € ………mensili per ogni dirigente medico e di € ……..per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi. 4. Si conferma quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del CCNL 5 luglio 2006. PARTE III NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 23 Norme finali e di rinvio 1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 7; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007; - disciplina della formazione - attuazione dei contenuti dell’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, sottoscritto in data 6 aprile 2007, per la parte demandata alla contrattazione collettiva ed in relazione agli istituti da trattare; - problematiche relative al risk management. 2. Ai sensi dell’art….. ……………….la contrattazione integrativa prosegue nell’impegno di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi delle strutture ed al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi. Art. 24 Conferme 1. Per quanto non previsto dal presente CCNL restano in vigore le norme dei vigenti CCNL, ove non disapplicate o sostituite dal CCNL medesimo. 2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005: …………………..